Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, e da uno o più giudici di tribunale e da tre o più ausiliari esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
      2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati

 

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e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.