1. La sezione specializzata è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, e da uno o più giudici di tribunale e da tre o più ausiliari esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati